Come dimostrare che una raccomandata semplice è stata consegnata?
Nel momento storico in cui la comunicazione ha assunto un’importanza considerevole, o per meglio dire indispensabile, è necessario prestare un’attenzione particolare al grado di affidabilità di ogni canale o dispositivo di comunicazione.
Relativamente ai servizi di spedizione, sono sorti importanti dubbi sull’affidabilità delle raccomandate semplici, legati all’assenza della prova di ricezione da parte del destinatario.
I dubbi sono leciti e l’argomento è di una certa importanza, dal momento che rientra tra i fatti di rilevanza probatoria che condizionano la difesa processuale.
Finalmente ad agosto 2020 è arrivata la risposta: la Corte di Cassazione ha sciolto ogni dubbio con la sentenza numero 17810 del 26.08.20.
La Suprema Corte ha ricordato che la produzione in giudizio di una raccomandata semplice “costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c.”
La suddetta presunzione si fonda su due circostanze: l’effettiva spedizione della raccomandata e il regolare compimento del servizio postale.
Inoltre, le risultanze del sito web del gestore del servizio postale “costituiscono quanto meno un ulteriore elemento di prova indiziaria” sull’esito della spedizione della raccomandata semplice.
In altre parole, l’invio di un documento può essere monitorato attraverso il sito web e le risultanze ottenute dal portale acquisiscono un valore di prova dell’effettiva consegna.
In aggiunta, la Corte ha specificato che nel caso in cui qualcuno sostenga la mancata ricezione della raccomandata semplice, costui dovrà dimostrare il fatto assumendosi l’onere probatorio della mancata ricezione.